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APPROFONDIMENTO SU RICONOSCIMENTO DEI SEI SCATTI STIPENDIALI AI FINI DEL TFS (Personale appartenente a Forze di Polizia ad ordinamento militare)

Il riconoscimento del beneficio dei c.d. 6 scatti stipendiali, anche per chi abbia cessato il servizio a domanda, è stato statuito dalle innumerevoli sentenze che hanno accolto le richieste degli interessati, con accertamento del diritto all’inclusione nel TFS dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del Decreto -Legge n. 387/1987 e conseguente condanna dell’Amministrazione a rideterminare l’importo dovuto a titolo di TFS ( si segnalano le pronunce del Consiglio di Stato, n. 3573/2026 in data 7 maggio 2026; Consiglio di Stato, n. 3572/2026 in data 7 maggio 2026, del T.A.R. Campania, 6 marzo 2026, n. 1588; T.A.R. Palermo, n. 1520/2026 in data 26 maggio 2026; T.A.R. Sicilia, Catania, 27 aprile 2026, n. 1240/2026).

Anche il T.A.R. Piemonte si è pronunciato diverse volte in merito alla questione: T.A.R. Piemonte, Sez. III, 10 dicembre 2025 n. 1795/2025; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 17 marzo 2026, n. 591/2026 e T.A.R. Piemonte, Sez. III, 27 gennaio 2026, n. 138/2026.

Ed ancora recentemente il T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 1677/2026 in data 17 luglio 2026 ha accolto il ricorso, riconoscendo i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del T.F.S., rigettando le eccezioni dell’INPS così motivando: “ In via pregiudiziale rileva che è manifestamente infondata l’eccezione inerente all’inosservanza del termine, asseritamente decadenziale, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, a mente del quale “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”. L’eccezione non trova appigli di carattere testuale, giacché mancano norme espresse che stabiliscano la natura decadenziale del termine. Va poi considerato, in chiave sistematica, che il comma 3 del menzionato art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987 stabilisce che “I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda”. Una lettura congiunta delle disposizioni in esame impone di ritenere che il termine di cui al comma 2 incida sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo e che, dunque, il suo rispetto costituisca un mero onere per l’interessato, giacché è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. D’altronde, la qualificazione del termine di proposizione dell’istanza in chiave di perentorietà darebbe adito ad una irragionevole diversità di trattamento, giacché riserverebbe il beneficio solo a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro tale termine e negandolo a chi si attivi nelle annualità successive (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2979 e n. 2982). Anche dunque a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231)”.

Nello stesso senso sempre il T.A.R. Piemonte ha accolto i ricorsi in materia di riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del T.F.S. con le ultime sentenze nn. 1676/2026 in data 17 luglio 2026, 1622/2026 in data 16 luglio 2026 e 1620/2026 in data 16 luglio 2026.

Anche il T.A.R Genova ha accolto il ricorso volto al riconoscimento del beneficio in questione (T.A.R. Genova n. 121/2024 in data 16 febbraio 2024) in quanto il ricorrente era in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica prescritti dalla normativa per fruire del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS.

Con ulteriori pronunce il .T.A.R. Genova (T.A.R Genova, nn. 1078, 1079 e 1080/2025 in data 9 ottobre 2025 e T.A.R. Genova n. 1124/2025 in data 13 ottobre 2025) ha accolto i ricorsi, ritenendo infondate le eccezioni /difese formulate dall’INPS alla luce degli approdi cui è pervenuta la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Con le predette pronunce il T.A.R. Liguria ha, altresì, stabilito che “Ai sensi dell’art. 429, co. 3 c.p.c., sulle maggiori somme dovute in conseguenza del ricalcolo del TFS spettano, a far data dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento di liquidazione e sino all’effettivo soddisfo, gli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore al tasso dell’interesse legale, la rivalutazione monetaria”.

In particolare, nella recente sentenza n. 514/2026 il T.A.R. Liguria Genova ha statuito nei seguenti termini nella parte motiva: “….Nel caso di specie, i ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e collocati a riposo a domanda, al momento del pensionamento avevano maturato i requisiti di anzianità anagrafica e di servizio prescritti dalla normativa per fruire della maggiorazione dei sei scatti stipendiali nella determinazione del TFS. Né – come eccepito dall’INPS – gli esponenti possono ritenersi decaduti dal diritto patrimoniale per difetto di presentazione della domanda di pensione entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei prefati requisiti di anzianità. È vero che l’art. 6-bis, comma 2, secondo periodo del d.l. n. 387/1987 dispone che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”. Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il suddetto termine non ha natura decadenziale, ma è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti (qualora sia tale la volontà dell’interessato) e, quindi, incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di pensionamento del dipendente (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369; Cons. St., sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098; Cons. St., sez. II, 24 marzo 2023, n. 3041; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, nn. 2981-2982-2983-2984-2985; Cons. St., sez. II, 22 marzo 2023, n. 2889; Cons. St., sez. II, 21 marzo 2023, n. 2884; C.G.A. Reg. -OMISSIS-., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209; C.G.A. Reg. -OMISSIS-., sez. giur., 29 dicembre 2022, nn. 1328 e 1331; C.G.A. Reg. -OMISSIS-., sez. giur., 29 giugno 2022, n. 776; T.A.R. Liguria, sez. I, 20 novembre 2024, n. 793; T.A.R. Liguria, sez. I, 6 febbraio 2024, nn. 82-84-85-87-90; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 novembre 2023, n. 924).Non conduce a diverse conclusioni l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, il quale, nell’ipotesi di collocamento in congedo a domanda, subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Invero, la disposizione in questione si applica ai soli fini del computo della base pensionabile, come si evince dalla littera legis (“i sei aumenti periodici di stipendio…sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile”), mentre non incide sulla quantificazione della buonuscita (sul punto si vedano i medesimi precedenti giurisprudenziali sopra richiamati). Infine, la ricostruzione accolta non può essere contraddetta da un’interpretazione in tesi costituzionalmente orientata, secondo cui, a seguito dell’evoluzione del sistema previdenziale italiano (con l’innalzamento dei requisiti per il collocamento a riposo e le penalizzazioni per le pensioni anticipate), la concessione del beneficio anche in caso di pensionamento a domanda con c.d. quota 90 (55 anni di età + 35 anni di servizio utile) violerebbe i principi di ragionevolezza e di sostenibilità della spesa pubblica di cui agli artt. 3 e 81 Cost. Invero, a fronte di un’espressa e chiara previsione di legge quale quella in esame, l’attività ermeneutica non può essere utilizzata al fine di attribuire alla disposizione un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole; inoltre, la determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali rientra nella discrezionalità del legislatore, la cui scelta non appare nella specie irragionevole, tenuto conto che l’istituto in discussione è previsto da una norma speciale applicabile esclusivamente al personale del comparto sicurezza (v., ex multis, Cons. St., sez. II, 22 maggio 2025, nn. -OMISSIS-; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2024, n. -OMISSIS-; Cons. St., sez. II, 18 ottobre 2024, n. 8369, cit.; Cons. St., sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10838; Cons. St., sez. II, 23 marzo 2023, n. 2988)”.

La nota posizione assunta e ribadita dall’INPS  (che ha portato all’ampio contenzioso ancora in corso) – ossia sostenere che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che abbia cessato la funzione per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, escludendola per chi abbia cessato il servizio a domanda e le vari eccezioni che formula – è illegittima in quanto palesemente smentita dalla normativa applicabile in materia, così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa ormai consolidata.

Ne deriva che in caso di cessazione a domanda i requisiti richiesti per l’ottenimento del riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini del TFS sono: compimento di 55 anni di età e maturazione di 35 anni di servizio utile.

Vista la prevalente giurisprudenza favorevole al momento è consigliabile, per chi possieda i requisiti previsti dalla legge, intraprendere le dovute azioni giudiziali per il riconoscimento dei sei scatti stipendiali per il TFS.