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Esenzione Irpef sui trattamenti pensionistici a favore delle Vittime del Dovere

L’art. 1, comma 211, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge finanziaria 2017) ha esteso i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (esenzione dall’imposta sui redditi IRPEF) alle vittime del dovere.

Tale norma, con una prescrizione particolarmente chiara, ha previsto, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del do-vere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’ imposta sui redditi“.

I commi 5 e 6 dell’art. 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) prevedono che: “Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell’IR-PEF; sul trattamento speciale è corrisposta l’indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l’attuazione del presente comma é auto-rizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l’anno 1998, di lire 226 milioni per l’anno 1999, di lire 229 milioni per l’anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell’assegno di super invalidità di cui all’articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l’anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall’anno 2000”.

Parimenti, l’art. 3, comma 2, della Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) stabilisce che: “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’ imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Il comma 1, richiamato dalla norma di cui sopra, recita che: “A tutti coloro che hanno subito un’ invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l’anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall’anno 2005”.

 L’art. 1, comma 211, della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge finanziaria 2017) ha, quindi, previsto espressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione ai fini fiscali fra la categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e la categoria delle vittime del dovere (di cui fa parte l’esponente) ossia il 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016).

 Di conseguenza, in caso di giudizio, si evidenzierà che, ai fini dell’esenzione dell’IRPEF, l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2017. Con il ricorso si darà, inoltre, atto del fatto che la normativa sopra richiamata è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione con tre sentenze in pari data (n. 15023/2024, 15115/2024 e 15121/2024 in data 29 maggio 2024) ha evidenziato che tale beneficio (ossia l’esenzione dell’IRPEF) decorra dal 1° gennaio 2017, richiamando precedente giurisprudenza sempre della Suprema Corte (Cass. 11 luglio 2023, n. 19789; Cass. 25 ottobre 2023, n. 29549).

In sostanza, l’esenzione dall’IRPEF si applica dalla data di entrata in vigore della Legge 232/2016 (Finanziaria 2017), ossia dal 1° gennaio 2017.

In tal senso si è espressa recentemente al Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sez. 25 in data 9 luglio 2024 che ha accolto il ricorso proposto da una vedova di vittima del dovere che aveva richiesto all’INPS il rimborso dell’IRPEF dall’anno 2017.

Peraltro, già la sentenza della Corte di Cassazione in data 5 ottobre 2023 n. 28051 nella parte motiva aveva espressamente evidenziato che in materia pensionistica l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo sia stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data.

Per di più, la giurisprudenza della Cassazione aveva evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass. Sez. U. 27 marzo 2017, n. 7761).

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che l’art. 1, comma 211, sopra citato abbia esteso i benefici (originariamente previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo) a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; in altri termini, il beneficio dovrà essere concesso non solo sulla pensione privilegiata diretta o di reversibilità legata all’evento alla base dello status di vittima del dovere, ma anche su ogni tipo di pensione che percepisca la vittima in prima persona ovvero il familiare superstite, sia essa ordinaria, da lavoro o di reversibilità.

Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza in data 25/02/2025 n. 4873 ha ribadito il principio di diritto in forza del quale l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 , operata dall’art. 1, comma 211, della L. 232/2006, ha effetti dall’1/01/2017 e non è applicabile ai soli  trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo ”.

Alla luce della normativa e giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra richiamata sussiste il diritto di coloro che siamo di vittima del dovere o superstite di vittima del dovere ad usufruire dell’esenzione dall’IPEF ed al rimborso dell’IRPEF trattenuto dall’INPS sui trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016 (cfr. Cass. Civ. 11 luglio 2023 n. 19789).

Di conseguenza, le vittime del dovere (o i familiari superstiti) hanno diritto di chiedere la restituzione delle somme trattenute a titolo di tassazione IRPEF ed in caso di rigetto o di silenzio possono agire presso le competenti Commissioni di Giustizia Tributaria al fine di tutelare i propri diritti.

Gli Avv.ti Cavagnetto e Malanot hanno approfondito tale tema nel manuale redatto sulle vittime del dovere e stanno seguendo diversi casi in materia.