Il C.G.A. (sentenza n 340 2023 Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia) ha accolto l’appello avverso la sentenza del TAR per la Sicilia, Catania n. 283/2023 con cui era stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di esclusione da un pubblico concorso disposto in quanto l’elaborato scritto presentava “segni di riconoscimento”.
Il Giudice di Appello – discostandosi da quanto stabilito dal TAR e dalla Commissione esaminatrice – ha statuito che la mera apposizione sul foglio di un sintetico appunto recante l’indicazione degli orari di inizio e fine prova (verosimilmente destinato, nelle intenzioni del candidato, a essere successivamente cancellato, cosa in effetti non avvenuta, c’è da supporre per banale dimenticanza) non caratterizzi particolarmente il documento concorsuale tanto da renderlo oggettivamente riconoscibile.
A parere dei Giudici, trattandosi di un’indicazione utile ad assicurare una più consapevole gestione del tempo disponibile per la redazione della prova, ben avrebbe potuto essere parimenti apposta sui propri fogli anche da altri candidati, perdendo così ogni attitudine identificativa.
Il Collegio ha ricordato che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata “nei concorsi pubblici il principio dell’anonimato delle prove scritte non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento; pertanto, al fine di affermare la riconoscibilità e, quindi, l’invalidità della prova scritta è necessario che emergano anche elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato …” (cfr. ex multis: Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1740; sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025; sez. VI; 8 settembre 2006, n. 5220; Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2021, n. 2172).
Nel caso di specie, a parere del C.G.A., non sussisteva l’elemento della intenzionalità ossia della volontà del ricorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato alla Commissione Esaminatrice, con l’apposizione a margine di uno dei fogli dell’ora di inizio e di conclusione della prova, al fine di ottenere una valutazione più benevola in sede di scrutinio.