Smentendo totalmente le difese che l’INPS continua a sostenere nei giudizi proposti per l’applicazione dei c.d. “sei scatti stipendiali”, il T.A.R. Piemonte ha colto l’occasione per puntualizzare nuovamente i principi dettati dalla giurisprudenza granitica, accogliendo il ricorso proposto da un ex Carabiniere rappresentato dallo Studio Legale degli Avv.ti Alessandra CAVAGNETTO e Miretta MALANOT.
Il T.A.R., in primo luogo, ha ritenuto nuovamente infondata l’eccezione che l’Istituto continua a proporre nei giudizi (nonostante venga puntualmente rigettata dai Giudici Amministrativi) in merito all’asserita inosservanza del termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, D.L. n. 387/1987.
Il Collegio ha ben evidenziato che tale eccezione sia del tutto infondata, non trovando appigli di carattere testuale, giacché mancano norme espresse che stabiliscano la natura decadenziale del termine; il T.A.R. Piemonte ha rammentato che già il Consiglio di Stato aveva avuto modo di precisare che la disposizione del 30 giugno “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
Fatta la precisazione di cui sopra il T.A.R. Piemonte ha ben chiarito che la questione in esame verteva intorno all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, ai fini del trattamento di fine servizio in favore del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e che la questione, in passato, era stata oggetto di un significativo e duraturo contrasto nella giurisprudenza amministrativa ma che successivamente la giurisprudenza si è consolidata attorno all’indirizzo favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare, citando copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, nonché dello stesso T.A.R. Piemonte (con pronunce della Prima Sezione sentenza 12/09/2022, n. 733 e del 31/01/2023 n. 118, nonché da ultimo della Terza Sezione 21/07/2023 n. 717; 14/12/2023 n. 989; 22/01/2024 n. 63; 20/03/2024 n. 293; 22/04/2024 n. 401; 27/05/2024 n. 567; 09/01/2025 n. 20; 23/01/2025 n. 185 e 192; 16/04/2025 n. 659, 660, 661, 662 e 664; 17/04/2025 n. 676; 05/06/2025 n. 934; 18/06/2025 n. 1031; 25/06/2025 n. 1078; 30/06/2025 n. 1105 e 1106).
Richiamate le pronunce giurisprudenziali in materia il T.A.R. Piemonte ha concluso nel senso del riconoscimento del beneficio in questione nei confronti de ricorrente in quanto in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti ex lege, trattandosi di un ex appartenente ad una forza di polizia ad ordinamento militare – l’Arma dei Carabinieri che, al momento del collocamento in congedo, era in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 ai fini del riconoscimento del beneficio in esame (compimento di 55 anni di età e maturazione di 35 anni di servizio utile).
Il Collegio ha poi precisato che la conclusione di cui sopra non possa essere revocata per effetto dell’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 che, al comma 2, riconosce i sei scatti stipendiali al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
Detta disposizione, infatti, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …”) e dal riferimento all’articolo 13 del D.lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l’importo della pensione (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 22 maggio 2025, n. 4475; Cons. Stato, Sez. II, 28 ottobre 2024, n. 8594 e n. 8598).
In merito il T.A.R. Piemonte ha ben chiarito che. “L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, perseguendo la finalità di armonizzare le disposizioni relative al solo trattamento pensionistico del personale militare delle Forze Armate, come risulta dall’art. 1 del medesimo decreto, rubricato “Campo di applicazione”, non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che presenta natura di retribuzione differita e non di trattamento pensionistico”.
Infine, nella pronuncia in esame è stata ribadita l’infondatezza della tesi dell’INPS secondo cui l’Istituto sarebbe un mero “ordinatore secondario di spesa”, impossibilitato a compiere le liquidazioni corrette dei TFS con l’attribuzione dei sei scatti, a fronte dell’omessa comunicazione di tale dato da parte della P.A. di appartenenza del soggetto in quiescenza.
Il T.A.R. Piemonte ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna” (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 13 ottobre 2023, n. 302; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 13 novembre 2023, n. 2555; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 14 dicembre 2023, n. 989), ragione per cui il Ministero convenuto è stato estromesso dai relativi giudizi.
In conclusione, il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso presentato per il tramite dello Studio degli Avv.ti Alessandra CAVAGNETTO e Miretta MALANOT, annullando gli atti impugnati con conseguente accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, oltre interessi di legge con decorrenza dalla maturazione del diritto al saldo.
Per di più, in ragione dell’accoglimento del ricorso il T.A.R. Piemonte ha condannato l’INPS al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato.
Tenuto conto dell’orientamento ribadito dalla pronuncia in esame coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ex lege e non hanno ottenuto il riconoscimento dei c.d. “6 scatti stipendiali” potrebbero valutare di agire innanzi al competente T.A.R., citando l’ampia giurisprudenza formatasi in materia, fra cui la citata pronuncia del T.A.R. Piemonte.