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Lo status di Vittima del dovere non è soggetto a prescrizione: la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5426/2025 ribadisce quanto già in precedenza statuito.

Come stabilito dalla giurisprudenza oramai consolidata della Corte di Cassazione, formatasi dopo un periodo di contrasto giurisprudenziale, il diritto dell’avente diritto a chiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere è imprescrittibile.

Di recente, la Corte di Cassazione (con la recente ordinanza n. 5426 in data 1° marzo 2025) si è pronunciata nuovamente sulla questione, ribadendo che la condizione di vittima del dovere tipizzata dall’art. 1, commi 563-564, della Legge n. 266/2005 abbia natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.

In tale sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite (come richiesto nel giudizio dal Ministero dell’Interno) motivando tale decisione ricordando come non vi sia sul punto alcun contrasto tra decisioni rese dalle sezioni semplici, né alcuna questione di massima di particolare importanza che non abbia già trovato soluzione univoca da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre, la Corte ha ribadito che l’orientamento fatto proprio già da precedenti pronunce (fra cui Cass. n. 17440/2022) trae origine dalla rielaborazione della nozione di status compiuta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 483/2000) e da allora è stata ribadita costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.

Infine, nel rigettare l’ulteriore motivo di ricorso proposto dal Ministero dell’Interno, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’assegno vitalizio mensile ex art 2 Legge n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art 5, comma 3, della Legge  n. 206/2004 formano oggetto di una prestazione periodica e non di un unitario diritto di credito, per cui anche per questi vale la regola generale della prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali (Cass. n. 36225/2023).

In precedenza, si era espressa sempre la Corte di Cassazione (sentenza n. 2658/2025) ribadendo che la condizione di vittima del dovere ha natura di status a cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. nn. 17440/2022, 37522/22, 3868/23).

Anche la giurisprudenza di merito ha applicato i principi dettati dalla Corte di Cassazione: con una interessante pronuncia la Corte d’Appello di Bologna ha precisato che “da tempo la giurisprudenza ha individuato l’esistenza di status come categorie (Cassazione civile sez. lav., 11/5/2004, n. 8941) ovvero come condizione, cioè insieme di caratteristiche comuni ad un dato gruppo meritevole di specifica attenzione normativa (Cassazione civile sez. lav., 24/12/2024, n. 34299)”.

Inoltre, la Corte d’Appello di Bologna ha ribadito il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall’art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità e/o l’assoggettabilità a decadenza per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un’obbligazione pubblica di durata (Cass. n. 2243/1998 e Cass. S.U. n. 10955/2022), precisando che la presentazione della domanda amministrativa, che è condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all’autorità giudiziaria, condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti l’autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell’ente previdenziale) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all’ente previdenziale trova appunto il suo incipit (Cass. n. 732/2007; Cass. n. 5318/2016).

In ragione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, gli interessati che si vedano respinta la richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere per asserita intervenuta prescrizione, possono censurare la decisione dell’Amministrazione ed avviare un contenzioso giudiziario.