Il Consiglio di Stato, con la recente ordinanza n. 4588 in data 8 giugno 2026 – in una lunga vicenda processuale in materia di abusi edilizi (patrocinata congiuntamente dagli Avv.ti Cavagnetto, Malanot e Dal Piaz) definitasi positivamente per il ricorrente che ha visto il susseguirsi di diverse pronunce in sede di ottemperanza – ha provveduto a nominare un nuovo commissario ad acta considerato che, nonostante l’emanazione di due sentenze e di un’ordinanza in sede di giudizio di ottemperanza, non era stata data completa attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3783 del 13 maggio 2022, né da parte dell’amministrazione comunale, né da parte del commissario ad acta originariamente nominato.
In particolare, il Consiglio di Stato, in accoglimento delle eccezioni mosse dai difensori del privato che ha agito per l’ottemperanza, ha dato atto dell’assenza di idoneo contraddittorio tra le parti, considerato che il precedente commissario ad acta aveva effettuato ispezioni presso i luoghi interessati in assenza di un perito nominato dal ricorrente, nonostante esplicita richiesta dell’interessato e in difformità da quanto espressamente disposto con l’ordinanza n. 7591/2025 e malgrado nella predetta ordinanza fosse stato rimarcato che il commissario ad acta non possa delegare la propria attività all’amministrazione parte in giudizio.
In particolare, il Consiglio di Stato ha censurato l’operato dell’originario commissario ad acta che ha sostanzialmente tentato di rimettere all’Amministrazione Comunale (soggetto inottemperante) la valutazione circa la possibile rimozione delle opere illecite.
Di conseguenza il Collegio, al fine di garantire l’effettività e la pienezza della tutela giurisdizionale e la doverosa attuazione del giudicato amministrativo, ha disposto la nomina di un nuovo commissario ad acta in luogo del precedente.
Sempre con tale ordinanza è stato stabilito che il commissario ad acta liquiderà in favore del ricorrente la sanzione pecuniaria di prevista con la sentenza n. 4887/2025 (di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella demolizione), considerato che l’Amministrazione Comunale “avrebbe comunque potuto ottemperare direttamente pur nell’inerzia del precedente commissario ad acta”.
Tale ordinanza rappresenta una pronuncia di particolare interesse sia sotto il profilo della possibilità di chiedere la nomina di un nuovo commissario ad acta in sostituzione del precedente che sia rimasto inerte e/o che non abbia potuto portare a termine il compito, sia in merito alla sanzione pecuniaria corrisposta all’Amministrazione Comunale per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a quanto statuito con le precedenti pronunce che hanno stabilito la demolizione, nella fattispecie, di opere abusive.

