Avvocato

Alessandra Cavagnetto

Avvocato

Miretta Malanot

Avv. Alessandra Cavagnetto

Avv. Miretta Malanot

Articoli

Approfondimenti | Articoli | Diritto Militare | Novità | Pubblicazioni

QUESTIONE DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ESENZIONE IRPEF RELATIVAMENTE ALLE PENSIONI GODUTE DALLE VITTIME DEL DOVERE, DALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DALLE VITTIME DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.

In materia è sorta questione di giurisdizione, ossia se in caso di mancato riconoscimento dell’esenzione IRPEF sia competente la Corte dei Conti o la Corte di Giustizia Tributaria.

In merito una significativa sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, n. 11/2025 si è pronunciata in merito a due eccezioni sollevate dall’INPS riguardanti una il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a favore del giudice Tributario e l’altra il difetto di legittimazione passiva dell’INPS.

Secondo tale Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, entrambe le eccezioni sono infondate.

In merito all’eccezione di difetto di giurisdizione la menzionata Corte ha aderito all’orientamento di una parte della giurisprudenza contabile che ha riconosciuto la propria giurisdizione sulla domanda proposta in questa sede, sulla scorta dell’ampia latitudine della materia pensionistica attribuita dal legislatore alla giurisdizione esclusiva di questa Corte.

A tal proposito la Corte dei Conti ha statuito: “ Sul tema la Corte di Cassazione ha chiarito che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti <<tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo>> (Cass., Sez. V Civ., n. 24298/2019, richiamando anche Cass., SS.UU., n. 11849/2016). La giurisprudenza contabile ha affermato di recente la propria giurisdizione, vertendo la controversia <<non soltanto sull’applicazione della normativa tributaria, ma anche sul rapporto pensionistico e sulla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS>>, anche richiamando l’orientamento del Giudice del riparto di giurisdizione citato dalla ricorrente: <<La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (ex multis, Cass., Sez. V Civ., n. 24298/2019; cfr. anche Cass., SS.UU., n. 19289/2012). (Sez. giur. Liguria, sent. n. 108/2022; confermano tale orientamento sez. giur. Liguria n. 24/2025; sez. giur. Toscana, sent. n. 17 e 18/2025). Va, pertanto, confermata la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda della ricorrente”.

In merito alla questione della giurisdizione della Corte dei Conti anche la sentenza n. 18/2025 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana ha confermato la giurisdizione della Corte dei Conti, citando diverse sentenze della Corte di Cassazione.

La citata sentenza della Corte dei Conti ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia da tempo chiarito che spettino in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 “tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato” (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisca “principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l’accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell’azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)” (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. un., n. 15848/2024)”.

Di conseguenza, sempre secondo la Suprema Corte, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11869) e, in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è estesa al merito, disponendo tale giudice degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti.

Ed ancora la citata Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana ha ribadito che la giurisprudenza di legittimità abbia, parimenti, affermato che “le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituito, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, […] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e, così, fornendo conferma ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche a controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato al ricorrente dall’INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019, ivi richiamata)”.

Nel caso di ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria solitamente viene impugnato il silenzio – rifiuto tenuto dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di rimborso dell’imposizione fiscale IRPEF.

Il contribuente che intenda ottenere il rimborso di somme che assume indebitamente versate a titolo di imposta può, pertanto, proporre ricorso avverso il c.d. silenzio-rifiuto dell’Amministrazione che si forma decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione in sede amministrativa, così come previsto dall’art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 che recita: “Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all’ articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’ imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

La giurisprudenza si è occupata di chiarire che la mancata formazione del silenzio-rifiuto determini l’inammissibilità del ricorso proposto.

Nei giudizi proposti innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria l’Agenzia delle Entrate in diverse occasioni ha sollevato la questione di giurisdizione, ritenendo non competente la predetta Corte.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sez. IX (rigettando l’appello proposto dalla competente Agenzia delle Entrate che aveva censurato la sentenza di prime cure anche in punto giurisdizione) ha premesso che la giurisdizione sulle controversie in merito allo status di vittima del dovere e alle provvidenze spettanti a chi gode di tale stato appartiene al Giudice ordinario (come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite con ordinanza n. 21606 del 22 agosto 2019) e che la Corte di Giustizia Tributaria non è giudice del rapporto concernente il riconoscimento di tale status.

Fatta tale premessa la pronuncia in esame ha ben precisato che: “nel presente giudizio si discute dell’applicabilità di un beneficio fiscale collegato alla pensione, e di recente la Suprema Corte ha stabilito che il riconoscimento di benefici fiscali alle “vittime del dovere” e ai loro familiari superstiti non presuppone una correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello specifico status”.

Di conseguenza, la Corte di Giustizia Tributaria, ritenendo sussistere la propria giurisdizione, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

In una fattispecie relativa alla richiesta di rimborso IRPEF (sul T.F.R. e sull’indennità pensionistica percepita dall’interessato quale vittima di atto terroristico) ed al conseguente ricorso avverso l’asserito silenzio-rifiuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio  ha rilevato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del richiamo a generiche istanze presentate dall’interessato, precisando che nel ricorso in primo grado non si era fatto riferimento a specifiche istanze, se non a quelle genericamente evocate che, a parere della Corte, non possedevano i requisiti di una valida istanza di rimborso.

La Corte ha anche precisato che l’Agenzia delle Entrate non poteva legalmente conoscere la specifica situazione personale del contribuente prima che quest’ultimo formulasse l’istanza di rimborso oggetto del giudizio.

La pronuncia in questione ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte che ha ben chiarito che al fine della formazione del silenzio – rifiuto impugnabile è necessario che le domande di rimborso siano complete e non generiche, proprio in modo da far intervenire il meccanismo del silenzio – rifiuto.

Poiché oggetto di impugnazione è il silenzio rigetto, il meccanismo presuntivo del silenzio rigetto scatta quando sia stata formulata un’istanza completa e non generica, che metta la P.A. in condizione di provvedere e, soprattutto, che consenta al giudice tributario di valutare le presuntive ragioni del diniego, operazioni che non possono essere svolte in assenza di una domanda precisa (Cass., 13 dicembre 2018, n. 32263, citata; Cass., 21 febbraio 2020, n. 4565; Cass., 20 marzo 2000, n. 3250, citata).

Nella pronuncia in esame la Corte di Giustizia Tributaria ha colto, altresì, l’occasione per precisare che il sostituto d’imposta (ivi compreso quello pubblico come l’INPS) non può essere validamente destinatario di istanza di rimborso, come chiarito dalla Corte di Cassazione.

Per completezza si rileva che la Corte di Giustizia Tributaria, premessa la questione della genericità dell’istanza di rimborso (al fine della formazione del silenzio-rigetto), ha rigettato le richieste dell’interessato, sposando l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra secondo cui le istanze di rimborso debbono essere presentate nel termine decadenziale di 48 mesi di cui al sopra citato art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 18465/2023) ha ribadito il principio che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 197, siano legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (“sostituito”) (Cass. n. 16105/2015).

La Suprema Corte ha precisato che tale orientamento è stato recentemente ribadito con riferimento alla giurisprudenza formatasi in tema di misure a sostegno dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dalla l. n. 289 del 200, art. 9, comma 17, (Cass. n. 4291 del 22/02/2018; Cass. n. 29399 del 13/11/2019).

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, il contribuente vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta (Cass. n. 11050 del 27/04/2021).

Nella sopraindicata sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, Civile (n. 11050 in data 27 aprile 2021) è stato, inoltre,  ribadito che per la Corte di Cassazione a Sezione Tributaria (Cassazione n. 16105/2015; Cassazione a Sezioni Unite n. 15032/2009; Cassazione n. 4291/2018), in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).

Tra l’altro la giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata in diversi giudizi dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate, ribadisce che l’INPS, nell’ambito del giudizio sul rapporto d’imposta innanzi al giudice tributario, risulti privo di legittimazione processuale “in quanto si tratta di controversia che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto fiscale tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria, in relazione al quale l’INPS si è limitato alle trattenute fiscali quale sostituto d’imposta, senza con questo costituire parte di un contenzioso relativo all’entità del debito fiscale” (Cass. Sez.Trib. n. 15115/2024).

Da quanto sopra emerge che non vi sia ancora un orientamento definitivo in merito alla giurisdizione ed alla conseguente legittimazione passiva dell’INPS e/o dell’Agenzia delle Entrate e che la medesima dipenda anche dalla domanda proposta dagli interessati, ossia la richiesta di rimborso IRPEF fatta all’Agenzia delle Entrate oppure la domanda di accertamento del diritto all’esenzione presentata direttamente all’INPS.