Con una significativa sentenza (n. 15/2025 in data 7 ottobre 2025) il Consiglio di Stato, in sede di Adunanza Plenaria, ha ribadito il principio che: “nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia”.
Trattasi di un’ulteriore pronuncia decisiva ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie insorte in capo ai militari esposti ad uranio impoverito ed a nano particelle, gravando l’Amministrazione dell’onere di provare che la malattia sia insorta per cause extra-lavorative, tanto da discostarsi anche dall’ordinanza di rimessione secondo la quale l’interessato rimarrebbe onerato di provare «la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione», ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
In particolare, il Collegio nella parte motiva ha statuito: “….questa ricostruzione, ad avviso dell’Adunanza Plenaria, non può essere condivisa, poiché non tiene in adeguata considerazione l’obiettivo del legislatore enunciato chiaramente dalla sopra citata legge n. 9 del 2011, consistente nel «pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano», e nello strumento approntato, dato dalla spesa conseguentemente autorizzata dalla norma primaria di cui all’art. 603 del codice dell’ordinamento militare. Nella linea interpretativa imperniata sulla valorizzazione dell’elemento finalistico ricavabile da quest’ultima espressione legislativa, si desume che con essa si sia inteso facilitare il riconoscimento della causa di servizio, attraverso disposizioni integrative del sistema prefigurato in generale dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, in considerazione delle acquisizioni scientifiche e più in generale della consapevolezza ormai raggiunta anche in sedi istituzionali circa la pericolosità per la salute umana dell’utilizzo a scopi bellici dell’uranio impoverito”.
Il Collegio giunge a tale conclusione anche richiamando le risultanze di causa da cui si ricava che l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’area di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione, tanto che sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente nel giudizio di primo grado).
Secondo il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, l’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».Sulla base di tale quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale.
La disposizione primaria ha, secondo il Consiglio di Stato, tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Ed ancora il Collegio prosegue statuendo: “…Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge – approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) – ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie”.
Ne deriva, quindi, che il legislatore abbia individuato un rischio professionale specifico nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
L’autorizzazione di spesa (finalizzata «al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano» esposto a maggiori rischi per la sua salute, a causa delle condizioni ambientali o operative che a posteriori, «anche per effetto di successivi riscontri», si sono manifestate in una delle patologie che di quei rischi sono la concretizzazione), si è pertanto basata, secondo l’Adunanza Plenaria, su una valutazione legislativa in base alla quale il nesso causale tra le patologie medesime e il servizio prestato è dimostrabile in via presuntiva.
Il Collegio nella parte finale ribadisce ulteriormente che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere, invitando, quindi, implicitamente l’Amministrazione, in particolare il Comitato di Verifica, a conformarsi a tale orientamento nel rilascio dei relativi pareri finalizzati al riconoscimento o meno della causa di servizio.
Conclude, quindi, il Consiglio di Stato che attraverso l’impiego del concetto di rischio professionale specifico l’interessato (o il suo erede) sia sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto e di conseguenza il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.
Ne deriva, quindi, che in ragione delle diverse unanimi pronunce del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (nn. 12/2025; 13/2025; 14/2025; 15/2025) il rischio della causa ignota sia stato ribaltato sull’Amministrazione.

