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Ulteriore positiva pronuncia del T.A.R. Piemonte (n. 1636 in data 17/11/2025) con cui è stato accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale degli Avv.ti CAVAGNETTO e MALANOT a favore di appartenenti alla Guardia di Finanza, con condanna dell’INPS al pagamento del TFS maggiorato dei c.d. “sei scatti stipendiali”, oltre interessi legali, oltre il pagamento delle spese legali.

Una recentissima sentenza favorevole del T.A.R. Piemonte pubblicata in data 17 novembre 2025 ha accolto il ricorso dando atto che la documentazione in causa attesti che i ricorrenti abbiano prestato servizio in favore della Guardia di Finanza e che siano stati posti in quiescenza a domanda dopo il compimento del cinquantesimo anno di età e dopo il trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo.

Il Collegio ha, quindi, accertato la spettanza del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali.

Nella parte motiva il Tar Piemonte ha nuovamente ritenuto di aderire all’orientamento favorevole all’estensione dell’istituto di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle forze di polizia statuendo nei seguenti termini: “

  1. i) ) l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio; ii) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza; iii ) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, per effetto dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 nella sua formulazione previgente,       poiché – per consolidato          principio         – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, a tenore del quale l’art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 «continua ad applicarsi» alle forze di polizia a ordinamento militare; iv ) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, «la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121» (Consiglio di Stato, 15 maggio 2023, n. 4844); v ) quanto infine all’ambito          oggettivo         di applicazione dell’istituto,     l’art. 6- bis decreto-legge n. 387 del 1987 estende il beneficio al personale che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).”.

In ragione del comportamento dell’INPS (che nega il riconoscimento in questione pur in presenza dei requisiti previsti ex lege) gli interessati potrebbero agire innanzi ai T.A.R. competenti, richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi negli anni e richiedendo, altresì, la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese legali.

 

 (1) SENTENZA SEI SCATTI STIPENDIALI TFS