Ancora una sentenza favorevole del T.A.R. Piemonte che, ribadendo l’orientamento oramai granitico del Consiglio di Stato e dei T.A.R., ha riconosciuto i sei aumenti periodici di stipendio ai fini del TFS per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocatosi a riposo a domanda, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge.
Il T.A.R. Piemonte, ricordato il quadro normativo di riferimento definito dai Giudici “di difficile intelligibilità poiché si connota per una spiccata stratificazione di fonti non sempre coordinate tra loro”, ha ben evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, dopo un significativo e duraturo contrasto, si è di recente consolidata attorno all’indirizzo favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del D.L n. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare.
Il T.A.R. Piemonte ha, pertanto, condiviso totalmente l’orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni il quale si fonda, come ben ricordato nella sentenza in questione sui seguenti passaggi argomentativi:
“i) l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio; ii) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza; iii) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, per effetto dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del N. 01176/2025 REG.RIC. Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, a tenore del quale l’art. 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 «continua ad applicarsi» alle forze di polizia a ordinamento militare; iv) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, «la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121» (Consiglio di Stato, 15 maggio 2023, n. 4844); v) quanto infine all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, l’art. 6-bis decreto-legge n. 387 del 1987 estende il beneficio al personale che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1)”.
Il Collegio, pertanto, accogliendo il ricorso proposto da un ex appartenente alla Polizia di Stato, ha evidenziato che la documentazione di causa attesta che il ricorrente ha prestato servizio in favore della Polizia di Stato ed è stato posto in quiescenza su domanda dopo il compimento del cinquantesimo anno di età e dopo il trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo.
Di conseguenza, l’INPS è stato condannato alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale ed in ragione della soccombenza le spese legali sono state poste a totale carico dell’Istituto.
Nell’accogliere il ricorso il T.A.R. Piemonte ha smentito le eccezioni e le argomentazioni che l’INPS continua a proporre nei giudizi proposti per il riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali, nonostante la giurisprudenza amministrativa sia oramai favorevole in modo del tutto consolidato.
A titolo di esempio l’INPS (nei vari giudizi) ha tentato e continua a tentare di creare confusione richiamando l’art. 4 del D.Lg. n. 165/1997 (che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda), norma che è dettata ai soli fini pensionistici e non trova applicazione nel caso di liquidazione del T.F.S..
In ragione del comportamento dell’INPS (che nega il riconoscimento in questione pur in presenza dei requisiti previsti per legge) gli interessati potrebbero agire innanzi ai T.A.R. competenti, richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi negli anni e richiedendo, altresì, la condanna dell’Istituto al rimborso delle spese legali.
Sentenza TAR Piemonte sei scatti stipendiali TFS

